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Il Caso Astaldi

Astaldi S.p.A., è una multinazionale italiana, con sede a Roma, quotata alla Borsa Valori di Milano. Astaldi S.p.A. realizza complesse opere ingegneristiche in quasi 70 Paesi, i suoi settori di interesse sono le infrastrutture di trasporto (autostrade, aeroporti, porti, ferrovie, metropolitane), gli impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici e opere civili di centrali nucleari), l’edilizia civile e industriale, la gestione in regime di concessione di parcheggi, strutture ospedaliere, infrastrutture di trasporto e di opere nel settore acqua ed energia.

Il 9 aprile 2020, dopo più di un anno e mezzo dalla richiesta di accesso alla procedura di concordato preventivo “con riserva”, venne approvata definitivamente la proposta concordataria in regime di continuità con una maggioranza del 58,32%. L’esito di tale proposta non era assolutamente inatteso, dato che sulla carta la maggioranza era già solida. Infatti il debito di Astaldi, pari a 3,5 miliardi di euro, è in mano per più del 56% alle grandi banche creditrici – come Intesa Sanpaolo, Unicredit e Banco BPM – e per circa il 4% ai titolari del bond con scadenza 2024 che si erano già espressi favorevoli lo scorso 25 febbraio, a differenza dei dissenzienti titolari dei bond con scadenza 2020, che detengono circa il 21% del debito di Astaldi.

Il giorno prima dell’adunanza dei creditori, Salini Impregilo aveva ricevuto dalla Commissione Europea il “via libera” all’acquisizione del controllo unico di Astaldi S.p.A., consentendo, dunque, il lancio del Progetto Italia del quale faranno parte anche la Cassa Depositi e Prestiti ed alcune grandi banche creditrici.

Il dramma dei Bondholders “2020” di Astaldi

Le vere vittime di tutta questa storia sono i migliaia di risparmiatori che, detengono le obbligazioni con scadenza 2020.

I maggiori analisti internazionali sono concordi nel prospettare un recovery rate (tasso di recupero pari al rapporto tra il valore di mercato del titolo a 30 giorni dal default, in questo caso dalla data di approvazione della proposta concordataria, e il valore nominale del titolo) realistico nettamente inferiore al 20% del valore nominale delle obbligazioni, dunque fortemente lontano dal 38% previsto dal succitato piano concordatario.

Se guardiamo specificamente all’interesse degli Obbligazionisti, possiamo sicuramente affermare che l’acquisizione di Astaldi da parte di IHI Corporation –multinazionale giapponese tra le più grandi al mondo che nel gennaio 2019 aveva confermato il suo forte interesse in Astaldi – avrebbe comportato per gli obbligazionisti una ristrutturazione molto meno pesante di quella attuale.

Per capire l’intera vicenda non possiamo però non tener conto delle esigenze di natura geopolitica e di interesse nazionale, nel mantenere il controllo del gruppo Astaldi in mano  italiana, come dimostra la presenza di Cassa Depositi e Prestiti nell’intera operazione, per spiegare la mancata acquisizione da parte della Multinazionale giapponese.

Resta il fatto che i soggetti penalizzati rimangono i piccoli risparmiatori la cui soluzione più immediata e concreta per recuperare le perdite generate dai bond Astaldi è certamente quella di agire contro le banche intermediarie che hanno venduto i succitati titoli instaurando una causa ordinaria o un ricorso ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) per le responsabilità incorse in sede di vendita/post vendita.

Il problema non sta tanto nel deprezzamento delle obbligazioni in sé, essendo naturale che le perdite vengano ripartite tra tutti i soggetti interessati in base alle norme della procedura concorsuale attuata, che hanno la loro ragion d’essere nel contemperare la tutela dei creditori e l’esigenza di rilanciare l’azienda, quanto sulle responsabilità delle banche intermediarie che in Italia hanno indiscriminatamente venduto i titoli Astaldi al pubblico dei risparmiatori senza alcuna cura degli interessi di questi ultimi, in assoluto spregio degli obblighi di diligenza posti dalla normativa nazionale ed europea a carico degli intermediari finanziari.

In sostanza la tendenza di fondo dei grandi gruppi bancari di tutto il mondo non cambia: privatizzare ed appropriarsi dei profitti e scaricare le perdite all’esterno sulla massa indistinta dei piccoli risparmiatori. Questo non dovrebbe sorprendere soprattutto chi si occupa di teoria dei giochi. L’esito del caso Astaldi era scontato così come l’esternalizzazione delle perdite da parte degli Istituti di Credito.

 

 Requisiti degli obbligazionisti Astaldi per la presentazione del ricorso

Se sei un sottoscrittore di obbligazioni Astaldi ed hai deciso di procedere con un ricorso presso l’ACF, devi possedere determinati requisiti al fine della presentazione dello stesso, quali:

  • essere un risparmiatore retail;
  • non superare il limite di valore della competenza del sistema extragiudiziale, somma fissata ad € 500.000 (ciò significa che il danno che il risparmiatore ha subìto, non deve superare questa soglia);
  • aver presentato un preventivo reclamo all’intermediario finanziario;
  • che siano passati più di 60 giorni dalla presentazione del reclamo senza aver ricevuto una risposta.

 

Lo Studio vanta uno competenza decennale in materia sia in qualità di Consulente tecnico di parte che di Consulente tecnico di Ufficio presso vari Tribunali Italiani di Primo e Secondo Grado. Lo Studio provvederà ad elaborare e predisporre un’accurata consulenza tecnica che quantifichi gli importi rivendicabili, evidenziando gli aspetti tecnici e giuridici di contestazione.