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La Prescrizione in materia bancaria

La prescrizione è utilizzata dagli Istituti di Credito per difendersi dai clienti che contestano la ripetizione di somme illegittimamente addebitate nel corso del tempo. Questo sistema è utilizzato per salvaguardare le Banche dagli effetti che deriverebbero da questo accertamento, quali la restituzione al cliente dei relativi importi. L’articolo 2935 c.c. prevede che la prescrizione possa cominciare a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il giorno in cui è stato effettuato il pagamento indebito è fatto coincidere con il decorso del termine prescrizionale.

 

ELENCO PRESCRIZIONI:

 

  • Trading on line: conto titoli chiuso da 10 anni;
  • Fondi investimenti: estinzione contratto da dieci anni;
  • Derivati: contratti estinti da 10 anni;
  • Mutui: contratti estinti da 10 anni dal pagamento ultima rata;
  • Leasing: Contratto estinto da 10 anni dalla data riscatto e/o da pagamento ultima rata;
  • Conto corrente: contratti estinti da 10 anni dalla data di chiusura del conto.

 

La Corte di Cassazione cita “la rateizzazione dell’unico debito derivante da mutuo in più versamenti periodici  non determina il finanziamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori”; dunque, il giorno da cui entra in vigore la prescrizione coincide con la chiusura del mutuo a seguito del pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento.

Esempio: se un cliente ha aperto un mutuo e lo sta pagando a rate dal 2005 con termine previsto nel 2030, può comunque contestare pagamenti indebiti dall’anno 2005 all’anno 2009. Perché il contratto va in prescrizione dopo dieci anni dal pagamento dell’ultima rata del 2030.

L’articolo 2946 c.c. dichiara che l’azione di ripetizione esercitabile dal correntista è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni. Il diritto di ripetizione del correntista è giustificato nel caso gli importi richiesti dalla Banca siano indebiti. Per questo motivo il cliente deve essere consapevole che nel caso si riscontri un’irregolarità nei pagamenti dopo lassi di tempo pari a quelli indicati nell’elenco, non potrà richiedere un rimborso all’Istituto di Credito poiché entrerà in vigore la prescrizione.

COSA FARE?

 

Lo Studio può assisterti sia nella strutturazione della richiesta d’interruzione della prescrizione, sia nella predisposizione della contestazione del tuo contratto.